Il linguaggio giuridico nelle iscrizioni greche
LEGGE SUGLI EREDI NATURALI
Luogo di ritrovamento: Gortina (Creta), a cento metri a nord della Basilica di San Tito.
Luogo di conservazione: l'iscrizione è visibile in loco.
Descrizione del supporto: colonna V, ll. 9-28, della cosiddetta Grande Iscrizione in dodici colonne di scrittura incisa nella parete concava di un muro rotondo (lungo m. 8,71, alto m. 1,705) incluso in un Odeon di età romana.
Datazione: 480-450 a.C.
Foto: R. Willets, Tha Law Code of Gortyn, Berlin 1967, tav. 5.
Facsimile: M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, IV, Roma 1950, tav. tra le pp. 142-143.
Edizione di riferimento: H. Van Effenterre, F. Ruzé, Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, II, Parigi - Roma 1994, n. 48.
Altre edizioni e bibliografia essenziale:
- M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, IV, Roma 1950, n. 72, col. V, ll. 9-28;
- R. Willets, Tha Law Code of Gortyn, Berlin 1967, pp. 43, 65-66 (col. V, ll. 9-28);
- C.D. Buck, The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary , Chicago 19683, pp. 314-330, n. 117, partic. pp. 317, 326 (col. V, ll. 9-28);
- S. Avramovic, Die Epiballontes als Erben im Gesetz von Gortyn, «ZSS», 107 (1990), pp. 362-370;
- A. Maffi, Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene, «Symposion 1990», Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 205-231, partic. p. 210;
- S. Avramovic, Response to Alberto Maffi, «Ibidem», pp. 233-237, partic. p. 236;
- R. Koerner, Inschriftliche Gesetzestexte der Frühen griechischen Polis, Köln - Weimar - Wien 1993, n. 169;
- I. Calero Secall, Leyes de Gortina, Madrid 1997, pp. 172-173, 247-249 (col. V, ll. 9-28);
- C. Brixhe, M. Bile, La circulation des biens dans les Lois de Gortyne, «Des dialects grecs aux Lois de Gortyne», a cura di C. Dobias-Lalou, Paris 1999, pp. 75-116, in partic. pp. 80, 88, 108-110;
- A. Maffi, Studi recenti sul Codice di Gortina, «Dike», 6 (2003), pp. 161-226;
- AA.VV., La grande iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta, 1884-2004, Atene 2004.;
- K.R. Kristensen, Codification, Tradition, and Innovation in the Law Code of Gortyn, «Dike», 7 (2004), pp. 135-168.
Testo:
Traduzione:
col. V, ll. 9-28
Nel caso in cui muoia un uomo o una donna, se ci sono figli o figli dei figli o figli dei figli dei figli, costoro abbiano i beni.
Nel caso in cui non ci sia nessuno di questi, ma fratelli del defunto e figli dei fratelli o figli dei figli dei fratelli, costoro abbiano i beni.
Nel caso in cui non ci sia nessuno di questi, ma sorelle del defunto e figli delle sorelle o figli dei figli delle sorelle, costoro abbiano i beni.
Nel caso in cui non ci sia nessuno di questi, gli aventi diritto secondo l'origine (o la localizzazione?) dei beni, costoro ne entrino in possesso.
Nel caso in cui non ci siano aventi diritto, coloro della famiglia che formano il klaros, costoro abbiano i beni.
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© Alice Bencivenni 2005