Perché un testo legislativo entrasse in vigore non era necessario che esso venisse esposto in pubblico, ma la decisione di iscrivere una copia o un sunto delle disposizioni veniva presa di volta in volta, quando le circostanze lo richiedevano.
Tra le iscrizioni di carattere giuridico possiamo distinguere diversi tipi:
- Leges. Nelle leges possiamo distinguere tre parti: 1) L'index e la praescriptio; 2) la rogatio; 3) la sanctio. L'index conserva il nome della legge, formato sulla base del gentilizio del proponente e dell'argomento della legge stessa; nella documentazione epigrafica può accadere che l'index riporti semplicemente l'indicazione del contenuto della legge stessa: così per esempio nell'index della cosiddetta Lex Antonia de Termessibus del 68 a.C. (da consultare ora nell'edizione di Les Lois des Romains, Napoli 1977, pp. 70 ss., n° 12) possiamo leggere de Termesi(bus) Pisid(is) mai(oribus); la legge riguardava infatti la concessione dello statuto di città libera alla comunità di Termessus Maior, in Pisidia, regione dell'Asia minore. La praescriptio ricorda il magistrato che ha proposto la legge, la data e il luogo in cui l'assemblea popolare l'ha eventualmente approvata, il nome della prima tribù chiamata a votare e del primo cittadino di quella tribù che ha dato il voto; spesso la praescriptio era in caratteri più grandi rispetto al corpo del testo. La rogatio contiene il testo della legge, talvolta distinto in paragrafi. Nella sanctio possiamo trovare la pena prevista per coloro che contravvenivano alle disposizioni della legge e le norme transitorie che regolavano il passaggio dalla vecchia legislazione a quella nuova. Tra le leggi più famose ricordiamo la lex Tabulae Hebanae detta anche rogatio Iunia Petronia de honoribus Germanico Caesari decernendis, datata al 19 o al 20 d.C., che prevedeva una serie di onorificenze da accordare al defunto Germanico, tra le quali la creazione di 5 nuove centurie, a lui intitolate, che si affiancavano ad altre 10 centurie preesistenti. Queste 15 centurie, composte in parte di senatori, in parte di cavalieri, dovevano procedere alla destinatio, cioè alla designazione dei consoli e dei pretori che dovevano essere eletti, mostrandoci la rapida decadenza dei poteri effettivi delle assemblee popolari già nei primi decenni dell'Impero.
- Senatus Consulta. Il Senato originariamente era solo un organo consultivo, che si limitava a discutere ed eventualmente a ratificare la proposta di legge che doveva essere sottoposta al voto delle assemblee popolari. Tuttavia negli ultimi due secoli della Repubblica il prestigio e l'autorità del Senato aumentano grandemente e le istruzioni impartite da questo consesso ai magistrati finirono per divenire vere e proprie norme giuridiche. Il Senatus Consultum è formato da tre parti: 1) praescriptio; 2) relatio; 3) sententia. Nella praescriptio si ricorda il nome del magistrato che ha sottoposto la questione all'attenzione del Senato, la data e il luogo di riunione del Senato stesso, i nomi dei senatori che hanno esercitato la funzione di estensori del senatoconsulto: per esempio nella praescriptio del senatoconsulto de Bacchanalibus del 186 a.C. troviamo [Q.] Marcius L.f., S. Postumius L.f. co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(onis) Octob(ribus) apud aedem / Duelonai. Sc(ribundo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M.f., L. Valer(ius) P.f., Q. Minuci(us) C.f.; la questione venne dunque sottoposta al Senato da entrambi i consoli dell'anno, Q. Marcio Filippo e Sp. Postumio Albino, nella riunione che si svolse alle none del mese di Ottobre presso il tempio di Bellona (Duelonai è forma arcaica per il genitivo Bellonae); gli estensori del senatoconsulto furono i tre senatori M. Claudio Marcello, L. Valerio Flacco e Q. Minucio Rufo. La relatio conserva il testo della questione sottoposta al Senato, infine la sententia comunica quelle che sono le decisioni dei padri coscritti. Tra i Senatus Consulta dobbiamo ricordare almeno il già menzionato Senatus Consultum de Bacchanalibus, in cui sono riportate le decisioni del Senato intese a limitare la diffusione dei riti bacchici in Italia.
- Edicta et decreta magistratuum. L'imperium conferiva ai magistrati il potere di emanare disposizioni obbligatorie, naturalmente entro i limiti di diritto, di luogo e di tempo della loro carica. Di particolare rilevanza gli edicta dei pretori, che all'entrata in carica rendevano pubblici i criteri ai quali si sarebbero uniformati nell'amministrazione della giustizia. I decreta erano invece le disposizioni dettate dai magistrati autorizzati ad emettere un giudizio nelle controversie tra privati o tra privati da una parte e lo Stato dall'altra. In questa categoria di iscrizioni giuridiche ricordiamo tra gli altri il decretum Cn. Pompei Strabonis de civitate equitibus Hispanis danda: si tratta per la verità di due decreti emanati da Cn. Pompeo Strabone, il padre del triumviro Pompeo: nel primo, con l'assistenza del suo consilium, Pompeo Strabone conferisce la cittadinanza romana ad un gruppo di cavalieri spagnoli che avevano combattuto ai suoi ordini durante la guerra sociale. Il secondo decreto ricorda il conferimento allo stesso squadrone spagnolo di decorazioni militari e di una doppia razione di frumento.
- Constitutiones imperatorum. Da principio l'attività legislativa del princeps si manifestò nelle forme tradizionali, attraverso leges rogatae e senatus consulta; in seguito l'imperatore sempre più frequentemente emanò leggi indipendentemente dagli altri organi costituzionali, grazie al semplice imperium. Tra le diverse costituzioni imperiali possiamo distinguere gli edicta, in cui il nome e la titolatura dell'imperatore appare all'inizio in caso nominativo, come soggetto del verbo dicit; mandata, le disposizioni impartite dall'imperatore ai funzionari provinciali, che da istruzioni di applicazione temporanea divennero gradualmente parti costitutive del corpo di leggi che regolavano stabilmente la vita delle province; decreta, le sentenze dell'imperatore chiamato in causa per dirimere una contesa giudiziaria; epistulae, le lettere inviate dal principe a magistrati o funzionari, nella maggior parte dei casi per rispondere ad un quesito giuridico da essi avanzato; rescripta, risposte a quesiti giuridici formulati da privati. In questa categoria di testi possiamo ricordare l'edictum Claudi de civitate Anaunorum danda del 46 d.C., detto anche tabula Clesiana poiché è stata rinvenuta nei pressi di Cles, in Val di Non. Vi si regolano due distinte questioni: la prima concernente controversie non meglio specificate tra i cittadini di Como e la popolazione dei Bergalei, che abitava una vicina valle; la seconda riguardava le popolazioni degli Anauni, dei Tulliasses e dei Sinduni, insediati nell'odierno Trentino e in particolare gli Anauni in Val di Non; alcuni di costoro avevano usurpato la cittadinanza romana mescolandosi con i cittadini di Trento, Claudio riconobbe questa situazione di fatto concedendo loro legalmente la civitas romana. Ci occuperemo più dettagliatamente della Tabula Clesiana nell'ultima lezione del nostro corso.
- Diplomi militari. Si tratta delle disposizioni con le quali l'imperatore concedeva particolari privilegi al soldati che andavano in congedo. Il privilegio consisteva essenzialmente nella concessione della cittadinanza romana e della legalizzazione del matrimonio ai soldati di condizione peregrina, che cioè non godevano ancora della cittadinanza romana; nel semplice riconoscimento del matrimonio con donne peregrine ai soldati che erano già in possesso della civitas: dobbiamo infatti ricordare che ai soldati romani in servizio era proibito contrarre matrimonio legalmente valido: i figli delle convivenze che di fatto si realizzavano erano considerati quindi illegittimi fin tanto che il padre rimaneva sotto le armi. L'originale del diploma militare era depositato a Roma, una copia, incisa su due tabelle di bronzo legate insieme, era invece consegnata al soldato congedato.
- Tabulae patronatus. Contengono i decreti con i quali l'ordo decurionum, il consiglio municipale di una città, conferiva solennemente il titolo di patronus a qualche influente personaggio che aveva il compito di patrocinare la causa dei suoi protetti presso l'amministrazione centrale.
- Testamenta. Questi documenti ovviamente contengono le disposizioni testamentarie di un personaggio, in particolare quando le clausole chiamavano in causa poteri pubblici, per esempio con l'istituzione di una fondazione a favore di una comunità.
Esempi di carattere giuridico
© Alessandro Cristofori 1998-2002